Per l'anno 2024 , alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 è riconosciuto un Credito d’imposta.
Il nuovo bonus subentra al Credito d’imposta per il Mezzogiorno ed al Credito d’imposta ZES vigenti fino al 2023. Al riguardo sarebbe ottimale una chiara disciplina di coordinamento.
La dotazione ed il decreto attuativo
Il Credito di imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024 e che tali importi siano versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. É inoltre stabilito che con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del Credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.
Il regime applicabile
L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Gli investimenti ammissibili
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il Credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione
I soggetti esclusi
L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Le condizioni
Rispetto al vigente Credito d’imposta ZES, nel nuovo bonus sono previste condizioni ulteriori, talune delle quali più stringenti. In particolare:
- il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;
- non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Il beneficio
Il Credito d'imposta sarà attribuito nei limiti della misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, recante soglie più elevate rispetto alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 a cui, per esplicita previsione del legislatore, occorre riferirsi per il Credito d’imposta Sud e ZES vigenti. Più in dettaglio, le aliquote previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 sono diversificate per regione, come segue:
REGIONI | GRANDI IMPRESE (e PMI in caso di grandi progetti di investimento) | MEDIE IMPRESE (per i progetti di investimento con costi ammissibili non supriori ai 50 milioni di EUR) | PICCOLE IMPRESE (per i progetti di investimento con costi ammissibili non supriori ai 50 milioni di EUR) |
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia | 40% | 50% | 60% |
Molise, Basilicata e Sardegna | 30% | 40% | 50% |
Abruzzo | 15% | 25% | 35% |
Per i grandi progetti di investimento, l'intensità massima di aiuto è soggetta a correzione conformemente al punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti RAG.
Pertanto, l’incentivo si attesta in un range dal 15% sino ad un massimo del 60%, laddove l’attuale Credito d’imposta Sud/ZES contempla un’intensità tra il 10% ed il 45%.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La cumulabilità
Il Credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
La rideterminazione del beneficio
Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il Credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il Credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la rideterminazione si applica anche se non viene esercitato il riscatto.
Il Credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
La revoca del credito d'imposta
Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto attuativo.