FAQ

Perché la locazione invece del mutuo bancario?

Rispetto alle forme di finanziamento "tradizionali" (es. mutuo bancario), la locazione:

  • Presenta tempi di istruttoria rapidi;
  • Consente di finanziare il costo del bene per intero (IVA compresa);
  • Non intacca i ratios di bilancio dell’utilizzatore
  • È un servizio estremamente flessibile che può essere "tagliato" sulle diverse esigenze del cliente (molteplici combinazioni sono possibili tra: durata del contratto, periodicità ed importo dei canoni, valore di riscatto del bene, prestazione di servizi aggiuntivi sul bene, quali assistenza, assicurazione, manutenzione ecc.).

Perché la locazione invece di un finanziamento nelle forme tradizionali?

La locazione presenta sia i vantaggi del finanziamento che quelli del noleggio, in quanto consente di poter disporre di beni senza bisogno di immobilizzare la somma di denaro necessaria per acquistarli.

Perché la locazione invece dell’acquisto?

La locazione presenta, rispetto all’acquisto diretto del bene, i seguenti vantaggi fiscali:

  • Permette il frazionamento dell’IVA nei canoni periodici;
  • Può consentire generalmente una deducibilità dei canoni in tempi più breve rispetto all’ammortamento ordinario

Perché la locazione invece della vendita a rate?

Differenza tra locazione e vendita a rate

  • Nella locazione il bene rimane di proprietà della società concedente per tutta la durata del contratto, e passa all’utilizzatore solo se quest’ultimo al termine dello stesso esercita l’opzione di riscatto oppure viene rivenduto al cliente dal fornitore
  • Nella vendita a rate, invece, si ha un immediato passaggio di proprietà del bene (passaggio che tuttavia rimane "condizionato" al regolare pagamento delle rate) dal concedente all’utilizzatore. Di conseguenza, dal punto di vista contabile e fiscale, il bene viene trattato come un qualsiasi bene di proprietà dell’utilizzatore. Inoltre, mentre il contratto di locazione è stipulato principalmente da imprese, professionisti e imprenditori, la vendita a rate è una forma di finanziamento di norma diretta soprattutto ai consumatori privati e di durata relativamente breve

Chi può stipulare un contratto di leasing finanziario?

Le operazioni di locazione finanziaria (ricomprese tra le “attività di finanziamento sotto qualsiasi forma” di cui all’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 2015, n. 53) e locazione operativa possono essere realizzate:

In qualità di concedente da:

  • Banche, iscritte nell’Albo di cui all’art. 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
  • Intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 d.lgs. 1° settembre 1993, n.385;
  • Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

In qualità di utilizzatore da:

  • Imprese,
  • Professionisti,
  • Agenti e rappresentanti,
  • Associazioni,
  • Enti pubblici,
  • Consumatori.

Come l’utilizzatore contabilizza il leasing nel bilancio?

Ai fini della corretta contabilizzazione delle operazioni di leasing (finanziario e operativo) si deve distinguere tra utilizzatore che adotta i principi contabili internazionali (cd. IFRS) e utilizzatore che adotta i principi contabili nazionali (cd. italian gaap). L’iscrizione nel bilancio italian gaap dell’utilizzatore è effettuata nella seguente maniera:

  • Beni in Locazione Finanziaria:
  • Canone come costo a Conto Economico;
  • Σ canoni a scadere nei conti d’ordine;
  • Indicazione nella nota integrativa dei dati contabili che risulterebbero qualora l’operazione fosse stata contabilizzata secondo il metodo finanziario.

Una volta esercitata l’opzione, il bene dato in locazione finanziaria passa dalla proprietà della società concedente a quella dell’utilizzatore: conseguentemente lo stesso deve essere iscritto in bilancio ed ammortizzato per un valore pari al prezzo di riscatto.

  • Beni in Locazione Operativa:
  • Canone come costo a Conto Economico;

L’iscrizione nel bilancio IFRS dell’utilizzatore è effettuata nella seguente maniera:

  • Beni in Finance Leasing:
  • Bene nell’attivo di bilancio con ammortamento ordinario come se fosse di proprietà;
  • Debito vs/ concedente nel passivo
  • Solo gli interessi passivi (impliciti nei canoni) rilevati come costo a Conto Economico;
  • Quote d’ammortamento del bene come fosse di proprietà
  • Beni in Operating Leasing:
  • Canone come costo a Conto Economico.

N.B.: Nella Nota integrativa, in entrambi i casi, vanno indicate una serie di informazioni previste dagli IFRS.

Qual è il trattamento ai fini delle imposte sui redditi dei canoni di locazione finanziaria?

Ai fini delle imposte sui redditi si deve distinguere tra:

  • Imprese che si attengono ai principi contabili nazionali (italian gaap).
  • Imprese che adottano i principi contabili internazionali (IFRS)
  • Imprese che si attengono ai principi contabili nazionali

La disciplina di cui all’art.102 c.7 del TUIR si applica solo alle imprese utilizzatrici che, non applicando i principi contabili internazionali (e quindi lo IAS 17 per le operazioni di leasing), contabilizzano l’operazione di locazione finanziaria (con l’opzione finale di acquisto in contratto) iscrivendo alla voce B, n.8 del conto economico i canoni di competenza dell’esercizio.

In linea generale, la durata fiscale per le imprese è fissata in 12 anni per gli immobili e in un periodo pari alla metà di un normale ammortamento in caso di beni strumentali (incluso il targato commerciale e industriale, le autovetture strumentali e quelle assegnate al dipendente); in caso di autovetture non strumentali la durata fiscale è fissata pari a quella di un normale ammortamento.
  • Imprese che adottano i principi contabili internazionali (IFRS)

I soggetti utilizzatori IFRS con contratti di leasing finanziario (secondo l’accezione classificatoria prevista dallo IAS 17) devono rispettare la regola prevista all’art.102 c.2 per i beni strumentali di proprietà (cfr. Circolare Agenzia delle entrate n.33/E del 10 luglio 2009) in quanto, applicando il principio contabile internazionale, iscrivono il bene nel proprio stato patrimoniale con conseguente ammortamento civilistico (in 34 anni per gli immobili) e ripartizione del canone di locazione tra una quota interessi (gli oneri finanziari da sostenersi lungo la durata del contratto) e una quota capitale (come rimborso del capitale a riduzione del debito verso la società di leasing). Come avviene per esempio per il mutuo l’impresa utilizzatrice IAS adopter deduce la quota di ammortamento e gli interessi passivi di competenza rilevati nel conto economico. Per i contratti di finance lease (secondo l’accezione classificatoria prevista dallo IAS 17):

  • NON SI APPLICA l’art.102 c.7 TUIR
  • SI APPLICA art. 102 c.2 (beni strumentali di proprietà)

Qual è la disciplina del leasing di beni mobili strumentali per le imprese e per i professionisti

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, le imprese IFRS e per i lavoratori autonomi possono dedurre i canoni in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento per i beni mobili strumentali.

Incentivi alle imprese 2023 per investimenti in leasing finanziario

  • Credito di imposta beni 4.0

    A cosa serve

    Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

    Quali vantaggi

    A tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle seguenti condizioni:

    1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati
    (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento)
    • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
    • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
    • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

    2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0
    (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
    • 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

    A chi si rivolge

    Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

    Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

    La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

    Come si accede

    Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

    Maggiori dettagli all’indirizzo:
    https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
  • Credito di Imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (Bonus Sud)

    La Legge di bilancio 2023 proroga il Credito d'imposta mezzogiorno (detto anche Bonus Sud), grazie al quale è possibile ottenere un bonus fino al 45% per investimenti in beni strumentali, ed il credito d'imposta per investimenti nelle Zone Economiche Speciali.

    Con riferimento all’agevolazione di cui alla citata legge n. 208 del 2015, conosciuta anche come “Bonus sud”, essa prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate nelle zone assistite delle regioni indicate nella norma e facenti parte di un progetto di investimento iniziale, e riportate nella tabella che segue.

    Le zone assistite del mezzogiorno
    Campania (Art. 107, paragrafo 3, lett. a) del TFUE)Puglia (Art. 107, paragrafo 3, lett. a) del TFUE)
    Basilicata (Art. 107, paragrafo 3, lett. a) del TFUE)Calabria (Art. 107, paragrafo 3, lett. a) del TFUE)
    Sicilia (Art. 107, paragrafo 3, lett. a) del TFUE)Molise (Art. 107, paragrafo 3, lett. c) del TFUE)
    Sardegna (Art. 107, paragrafo 3, lett. c) del TFUE)Abruzzo (Art. 107, paragrafo 3, lett. c) del TFUE)

    Per poter accedere all’agevolazione, i soggetti interessati devono predisporre la “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, nei comuni del sisma del centro Italia e nelle zone economiche speciali (ZES)”.

    Da un punto di vista soggettivo il credito d’imposta in commento può essere sfruttato dai soggetti titolari di reddito d’impresa, di cui all’articolo 55 del DPR n. 917 del 1986, che sostengono nuovi investimenti rivolti a strutture produttive situate nelle aree indicate nella tabella sopra riportata. Il comma 98 della citata legge n. 208, come modificato dall’articolo 1, comma 171 della legge di bilancio per il 2021, n. 178 del 2020, individua tali soggetti come «le imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (…)».

    Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che operano nei seguenti settori dell’industria:

    • siderurgica;
    • carbonifera;
    • della costruzione navale;
    • delle fibre sintetiche;
    • dei trasporti e delle relative infrastrutture;
    • della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.

    Restano inoltre esclusi dall’agevolazione i soggetti operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. La norma stabilisce l’esclusione dal bonus sud per le imprese in difficoltà, individuate dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014. Si tratta, nello specifico, di quelle imprese che in assenza di un intervento da parte dello Stato sono quasi certamente destinate al collasso economico nel breve o medio periodo.

    Da un punto di vista oggettivo il credito d’imposta riguarda gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie, se utilizzati per le finalità stabilite dalla legge.

    Gli investimenti agevolabili, sono relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

    Gli investimenti agevolabili
    Investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie relativi a:Creazione di un nuovo stabilimento
    Ampliamento delle capacità di uno stabilimento esistente
    Diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente
    Cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente

    L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni strumentali “nuovi”.

    Il requisito della novitàRientra nell’agevolazione anche l’acquisto di un bene esposto in show room ed impiegato esclusivamente dal rivenditore a scopo dimostrativo: l’utilizzo esclusivo del bene a fini dimostrativi, infatti, non inficia il requisito della novità
    Anche per i beni complessi, alla cui realizzazione abbiano concorso anche beni usati, il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto

    Per quanto concerne la determinazione dell’agevolazione, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese.

    Come detto, il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura massima che viene riportata nella tabella che segue, misura massima che varia anche a seconda se si tratta di piccola, media o grande impresa.

    Misura massima del credito d’imposta
    RegionePiccole impreseMedie impreseGrandi imprese
    Campania45%35%25%
    Puglia45%35%25%
    Basilicata45%35%25%
    Calabria45%35%25%
    Sicilia45%35%25%
    Sardegna45%35%25%
    Abruzzo30%20%10%
    Molise30%20%10%

    Tali misure costituiscono l’intensità massima di aiuto ed inoltre che poiché dal 1° marzo 2017 l’agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”, il credito d’imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti.

    La dimensione dell’impresa
    Piccole impresepresentano contestualmente meno di 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
    Medie impresepresentano contestualmente meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore ad euro 50 milioni ovvero totale di bilancio annuo non superiore ad euro 43 milioni
    Grandi impresepresentano contestualmente più di 250 dipendenti e fatturato annuo superiore ad euro 50 milioni o totale di bilancio annuo superiore ad euro 43 milioni


    Maggiori dettagli all’indirizzo:
    https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-di-imposta-per-il-mezzogiorno-pon
  • Incentivo beni strumentali Nuova Sabatini

    Cos'è
    • La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese
    • L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

    A chi si rivolge
    Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

    • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
    • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
    • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
    • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
    • abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

    Settori ammessi
    Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.

    Cosa finanzia

    • I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità); a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”
    Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
    • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
    • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa

    Le agevolazioni
    Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti

    L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)

    Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (istituito dall’art. 2, comma 100, lettera a, della legge n. 662/96) fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

    • di durata non superiore a 5 anni
    • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro
    • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili

    Il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
    • 2,75% per gli investimenti ordinari
    • 3,575% per gli investimenti 4.0
    • 3,575% per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023)

    Beni 4.0
    I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto della legge 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e s.s.mm.ii. Alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), con circolare n. 269210 del 3 agosto 2018 si è provveduto ad adeguare l’elenco dei beni immateriali (allegato 6/B) in relazione ai quali può essere riconosciuta la misura massima del contributo.

    Linee guida e chiarimenti
    Per maggiori chiarimenti circa le caratteristiche tecniche e la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio a quelli elencati negli allegati sopra citati, si invita a prendere visione delle linee guida tecniche contenute nella parte terza della Circolare Mise - Agenzia delle entrate del 30 marzo 2017, n. 4/E.
    Esclusivamente in merito alla riconducibilità dei beni fra quelli elencati negli allegati sopra citati è possibile acquisire autonomamente il parere tecnico da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
    La richiesta di parere va trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it

    Investimenti green (per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023)
    L’articolo 1, comma 227, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto l’attribuzione di una specifica dotazione finanziaria nell’ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese.
    Nello specifico, si tratta di «investimenti green» correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
    Per tali operazioni l’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575 per cento.
    In attuazione della predetta norma, il decreto interministeriale 22 aprile 2022 prevede, ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di un’idonea certificazione ambientale di prodotto.

    Come funziona

    • La PMI presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali ("Nuova Sabatini") - Presentazione domande
    • La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo
    • La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista
    • La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni
    • Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario
    • La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione oppure, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo, se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
    • Sino al 31 dicembre 2022, la PMI, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile sulla piattaforma (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese), la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la Richiesta Unica (modulo RU) - o in alternativa la Richiesta Quote Rimanenti (modulo RQR) nel caso in cui abbia già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 - e la trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali ("Nuova Sabatini") - Erogazione contributo
    • A partire dal 1° gennaio 2023, la PMI, ad investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile sulla piattaforma (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese), apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU) e la trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali ("Nuova Sabatini") - Erogazione contributo.
    • In linea generale, il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento. In tali casi, la PMI, successivamente alla trasmissione del modulo RU, effettua la richiesta di pagamento su base annuale attraverso l’accesso alla piattaforma, previa comunicazione di eventuali variazioni intercorse.

    Rimane, altresì, confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:
    • dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 100.000 euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
    • dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a 200.000 euro, come già disposto dell’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
    • dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, come già disposto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
    • dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

    Maggiori dettagli all’indirizzo:
    https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini

La Ragioneria dello Stato fuga ogni dubbio: sì alla cumulabilità degli incentivi coperti dal PNRR (incluso Transizione 4.0) con altre misure

La Ragioneria dello Stato ha chiarito i dubbi residui in merito alla cumulabilità delle misure di incentivo finanziate con risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con altre agevolazioni: questi incentivi possono infatti essere cumulati, a patto naturalmente di non coprire gli stessi costi. A specificarlo in via definitiva è la Circolare N. 33 della Ragioneria dello Stato datata 31/12/2021 e firmata dal Ragioniere Generale dello Stato Biagio Mazzotta. La questione era emersa a seguito soprattutto della Circolare n. 21 della stessa Ragioneria dello Stato datata 14 ottobre 2021, che disponeva le Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR. In particolare, aveva destato preoccupazioni il richiamo della Ragioneria all'”obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”. In molti avevano interpretato questa istruzione, che richiamava il Regolamento Europeo 2021/241, come un sostanziale divieto di cumulo tra qualsiasi incentivo finanziato con le risorse del PNRR e altre agevolazioni, di qualsiasi natura esse fossero, anche se finanziate con risorse statali.

Doppio finanziamento e cumulabilità sono concetti differenti

Nella nuova circolare di chiarimento, il Ragioniere Mazzotta sottolinea invece che doppio finanziamento e cumulo sono due principi distinti e non sovrapponibili. Il primo era e resta vietato, il secondo invece è previsto e consentito.

Ma qual è la differenza tra i due concetti?

Come spiega Mazzotta, “il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura”. La cumulabilità invece “si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento”. Quest’ultima fattispecie è prevista e consentita nell’ambito del PNRR dall’art. 9 del Regolamento UE 2021/241, là dove recita Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. Mazzotta conclude quindi che è “pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento)”. La circolare offre anche un esempio pratico. “Se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto”.

La regola vale anche per il Piano Transizione 4.0

Le misure del piano Transizione 4.0 sono tra quelle maggiormente interessate da questa disciplina. Ricordiamo infatti che sull’acquisto di beni strumentali insistono diversi incentivi (es. la Nuova Sabatini o il credito d’imposta per il Mezzogiorno). Nella circolare, la Ragioneria dello Stato specifica – se mai ve ne fosse ulteriore bisogno – che “quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”.

Il testo della circolare all’indirizzo:
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/33/Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33.pdf
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